IMU 2021
Aliquote
Con delibera di Consiglio n. 6 del 05/03/2021 sono state approvate le aliquote Imu in vigore per l'anno d'imposta 2021.
Scadenze
Per l’anno 2021 il pagamento dell’IMU è effettuato in via ordinaria in due rate:
- Entro il 16 giugno 2021: prima rata a titolo di acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l'anno in corso, se già approvate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze. La Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministro dell'Economia e delle Finanze chiarisce con approccio pragmatico, al fine evitare situazioni distorsive nella determinazione dell'imposta, il principio della libertà del contribuente dei metodi di calcolo indicati;
- Entro il 16 dicembre 2021: con la seconda rata il contribuente deve versare il saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso seguendo le aliquote deliberate, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
- E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2021.
Novità
LEGGE 30/12/2020, N. 178 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Articolo 1, comma 599:
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata IMU per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali (lett. a);
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27/12/2019, n. 160 siano anche gestori delle attività ivi esercitate (lett. b);
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. c).
AVVERTENZA: si ricorda che secondo le indicazioni ministeriali di cui alle “FAQ - Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020” del 04/12/2020 le attività svolte negli immobili di cui alla lett. b) – già previste dall'articolo 177 del Decreto Rilancio 34/2020- devono essere esercitate in forma imprenditoriale come desumibili dai relativi codici ATECO di cui all'Allegato 1 (articolo 1) del Decreto legge 28/10/2020, n.137 così come sostituito in sede di conversione dalla Legge 18/12/2020, n. 176.
Come già stabilito dal Decreto Legge 14/08/2020, n. 104 convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla lett. d) del citato decreto.
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